Statuto.

STATUTO DELLA PRO CASTELLO CANEVA
con sede in Caneva.

Art. 1 • È costituita l’associazione “PRO CASTELLO • CANEVA”, con sede legale in Caneva (Provincia di Pordenone) in via Roma n. 60.

Art. 2 • L’associazione è autonoma ed indipendente, e non ha né fini politici, né scopo di lucro. Essa, pur conservando la propria autonomia, collabora, per il migliore conseguimento delle proprie finalità, con enti pubblici, associazioni private, istituzioni civili e religiose.

Art. 3 • Le finalità dell’associazione sono principalmente le seguenti:
a) operare per raccogliere e unificare le forze intellettuali, economiche e sociali interessate allo sviluppo turistico del territorio del comune di Caneva, con particolare attenzione alla tutela architettonica e paesaggistica del Castello di Caneva;
b) la promozione ed organizzazione delle attività turistiche locali, soprattutto in riferimento alla valorizzazione delle risorse ambientali, storiche, artistiche, naturalistiche e dei prodotti tipici del comune di Caneva;
c) la promozione di iniziative atte a favorire il movimento turistico della zona;
d) l’organizzazione di mostre, convegni, ricerche, pubblicazioni ed ogni altra attività culturale, idonea a valorizzare il Castello di Caneva e a difendere il patrimonio costituito dalle tradizioni, dalla parlata, dalla storia dell’intero territorio canevese;
e) la realizzazione di materiale promozionale e pubblicitario atto a far meglio conoscere l’identità comunale;
f) la promozione di feste, gite, spettacoli ed ogni altra iniziativa di carattere ricreativo, diretta a valorizzare turisticamente il Castello, il paese ed il territorio comunale, contribuendo a formare nei canevesi uno spirito di unità, amicizia e fraternità, al di sopra di ogni distinzione;
g) la promozione di iniziative atte a creare rapporti di amicizia e di reciproca conoscenza con altre realtà dell’Unione Europea;
h) lo sviluppo nei canevesi dell’amore per la propria terra ed, in particolare, per il Castello di Caneva, che deve essere considerato il simbolo di tutta la comunità.

Art. 4 • L’ambito in cui opera l’associazione “PRO CASTELLO • CANEVA” è il territorio del comune di Caneva.

Art. 5 • L’associazione è composta da:
a) soci ordinari.
Possono divenirlo, a domanda, quanti condividono le finalità dell’associazione, e si impegnano ad operare, nell’ambito della stessa, per il loro conseguimento.
Sono tenuti a versare la quota annuale di iscrizione, nell’importo fissato dall’assemblea dei soci.
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal consiglio direttivo;
b) soci sostenitori.
Lo sono quanti versano annualmente all’associazione un contributo superiore alla quota di iscrizione dei soci ordinari.
L’assemblea dei soci può fissare il contributo minimo per conseguire la qualifica di socio sostenitore;
c) soci onorari.
Lo sono quanti abbiano acquisito particolari benemerenze verso l’associazione, favorendo il perseguimento delle sue finalità statutarie.
La qualifica di socio onorario viene attribuita con deliberazione del consiglio direttivo.
La qualità di socio si perde: per dimissioni; per cancellazione dovuta al mancato pagamento della quota annuale di iscrizione; ovvero per radiazione per indegnità o altro grave motivo.
La perdita della qualità di socio viene deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 6 • Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote annuali di iscrizione dei soci ordinari;
b) contributi dei soci sostenitori;
c) atti di liberalità di privati ed associazioni;
d) contributi di enti pubblici;
e) proventi della gestione delle attività.

Art. 7 • Le spese obbligatorie sono:
a) le spese generali ed ogni altra cui l’associazione sia tenuta in forza di disposizioni di legge;
b) le spese oggettivamente necessarie per la gestione amministrativa dell’associazione, e per la realizzazione delle sue finalità statutarie.
Tutte le altre spese sono facoltative: esse devono avere attinenza con le finalità statutarie e devono essere approvate dall’assemblea dei soci.

Art. 8 • Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, acquistati dall’associazione a titolo oneroso, o ad essa pervenuti a titolo di liberalità.

Art. 9 • L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10 • Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il collegio dei probiviri.
Possono essere eletti a far parte degli organi dell’associazione tutti i soci ordinari. A parità di voti, è eletto il socio più anziano di età.
Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venisse a mancare uno dei soci eletti negli organi dell’associazione, ad esso subentrerà, per il rimanente periodo, il primo dei non eletti.
Nessun compenso è dovuto agli eletti negli organi dell’associazione per l’attività svolta a favore della stessa. Ad essi, ed a tutti i soci in genere, spetta tuttavia il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni o in esecuzione di incarichi loro affidati.

Art. 11 • L’assemblea dei soci comprende i soci regolarmente iscritti per l’anno in corso e può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all’anno, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione.
L’assemblea straordinaria è convocata dal presidente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa domanda:
• da parte del consiglio direttivo;
• da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei soci ordinari.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.
Per la validità dell’assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza dalla metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’assemblea è validamente riunita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’assemblea è competente a deliberare sui seguenti argomenti:
a) elezione del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri;
b) approvazione del bilancio consuntivo e della relazione morale, alla fine di ogni anno;
c) approvazione del programma preventivo e del bilancio preventivo di massima dell’anno successivo;
d) approvazione dell’importo della quota annuale di iscrizione per i soci ordinari, ed eventualmente del contributo annuale minimo per i soci sostenitori;
e) modifiche allo statuto dell’associazione;
f) scioglimento dell’associazione.
L’assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei soci presenti.
Tuttavia, per le modifiche allo statuto e per lo scioglimento dell’associazione, l’assemblea è validamente convocata se sono presenti almeno 1/3 (un terzo) dei soci ordinari, e le deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei soci presenti.

Art. 12 • II consiglio direttivo è composto da 15 (quindici) membri, eletti dall’assemblea dei soci con votazione segreta, e dura in carica 3 (tre) anni. Si riunisce almeno 6 (sei) volte all’anno, su convocazione del presidente, con avviso avente gli stessi requisiti di quello per la convocazione dell’assemblea dei soci.
Su richiesta di almeno 8 (otto) consiglieri, il presidente è tenuto a convocare il consiglio direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa istanza.
Il consiglio direttivo è validamente convocato quando siano presenti almeno 8 (otto) consiglieri, e decide a maggioranza semplice dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Nelle votazioni a voti segreti, in caso di parità, la proposta si intende respinta.
Il consiglio direttivo elegge le cariche sociali. Elabora la stesura della relazione morale (su proposta del presidente) e del bilancio consuntivo (su proposta del tesoriere), da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Elabora annualmente il programma preventivo di massima delle attività da svolgere nell’anno successivo e il bilancio di previsione; promuove e cura l’attuazione di ogni iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità statutarie; nomina comitati speciali per l’organizzazione di particolari manifestazioni o attività; nomina delegati per l’esecuzione di compiti specifici; può, a sua discrezione, cooptare fino ad un massimo di 5 (cinque) soci, che assumeranno la carica di consigliere cooptato.
I consiglieri cooptati partecipano al consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 13 • Le cariche dell’associazione sono:
a) il presidente onorario;
b) il presidente;
c) il vice presidente;
d) il segretario generale;
e) il segretario;
f) il tesoriere;
Le cariche sociali sono elette dal consiglio direttivo a voti segreti.

Art. 14 • Il presidente onorario dura in carica quanto il consiglio direttivo che lo ha eletto, ed è rieleggibile. Gli possono essere conferiti incarichi di rappresentanza dell’associazione per specifici oggetti.

Art. 15 • Il presidente è il legale rappresentante dell’associazione; è scelto fra i consiglieri; dura in carica quanto il consiglio direttivo che lo ha eletto, ed è rieleggibile.
Convoca l’assemblea dei soci ed il consiglio direttivo; presiede le riunioni del consiglio direttivo; sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo, secondo le rispettive competenze, i vari documenti e rendiconti riguardanti l’attività sociale; firma i mandati, i verbali delle riunioni, e tutta la corrispondenza. Si avvale dell’opera del segretario generale, del segretario e del tesoriere.

Art. 16 • II vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. È scelto tra i consiglieri, dura in carica quanto il consiglio direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Art. 17 • II segretario generale è il primo e diretto collaboratore del presidente.
Promuove ed organizza la realizzazione dei programmi decisi dal consiglio direttivo; è depositario di tutti i beni mobili dell’associazione; è depositario degli atti dell’archivio dell’associazione; controfirma la corrispondenza che impegna ufficialmente l’associazione; cura, con la collaborazione del segretario, l’attività amministrativa dell’associazione. È scelto tra i consiglieri, dura in carica quanto il consiglio direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Art. 18 • II segretario collabora con il segretario generale nella cura dell’attività amministrativa dell’associazione; compila i verbali delle riunioni; fa recapitare gli inviti alle adunanze. Gli è affidata la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali dell’assemblea dei soci, del libro dei verbali del consiglio direttivo.
Il segretario può essere scelto sia tra i consiglieri, che tra i soci, a discrezione del consiglio direttivo. Dura in carica quanto il consiglio direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Art. 19 • II tesoriere cura sotto ogni aspetto l’amministrazione finanziaria, economica e fiscale dell’associazione.
Deposita il denaro dell’associazione in un conto corrente istituito presso un istituto di credito, trattenendo eventualmente solo le somme necessarie per le piccole spese correnti; tiene il registro di cassa; conserva tutta la documentazione giustificativa delle spese; provvede agli incassi delle quote associative e di ogni altra entrata; propone al consiglio direttivo il bilancio consuntivo; collabora, per la parte finanziaria, all’elaborazione del programma preventivo annuale; cura la puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti di ordine fiscale cui l’associazione sia tenuta. Esegue i pagamenti in base a mandati di pagamento del presidente; in caso d’urgenza può provvedere anche subito, curando però l’emissione di un mandato di regolarizzazione da parte del presidente.
Il tesoriere può essere scelto sia tra i membri del consiglio direttivo, che tra i soci, a discrezione del consiglio direttivo.
Dura in carica quanto il consiglio direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Art. 20 • II collegio dei revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri. I revisori dei conti nominano nel loro seno un primo revisore, che li convoca. Vigilano sull’impiego e sulla conservazione del patrimonio; eseguono verifiche di cassa; partecipano con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo.
Essi durano in carica quanto il consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Art. 21 • II collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri.
I probiviri nominano nel loro seno un primo proboviro, che li convoca. Vigilano sull’andamento morale dell’associazione; dirimono, favorendo la conciliazione, eventuali contrasti che dovessero sorgere nell’ambito della stessa; partecipano con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo.
Essi durano in carica quanto il consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Art. 22 • In caso di scioglimento dell’associazione “PRO CASTELLO • CANEVA”, i beni di questa, acquisiti in qualsiasi modo, vengono destinati al comune di Caneva, competente per territorio.

Approvato il 22 gennaio 2002.

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